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SNAV
CONDIZIONI
GENERALI DI TRASPORTO PER VIAGGI INTERNAZIONALI
Art. 1 Generalità – Il
presente contratto ha ad oggetto il trasporto così come disciplinato dagli
articoli 396 e seguenti del codice della navigazione. L’indicazione della
nave che eseguirà il trasporto è meramente indicativa essendo possibile la
sostituzione con altra nave. Il vettore non è responsabile per danni da
ritardo o da mancata o inesatta esecuzione del trasporto qualora l’evento
derivi da caso fortuito, forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse,
scioperi e guasti tecnici costituenti forza maggiore o altre cause ad esso
non imputabile. In presenza di avvenimenti che possano compromettere la
sicurezza della nave e/o dei passeggeri, il Comandante della nave ha facoltà
di modificare l’itinerario. Le tariffe e le condizioni pubblicizzate possono
subire modifiche fino al momento dell’emissione del biglietto. Per quanto
non previsto dalle presenti condizioni in merito al regime di responsabilità
in relazione al trasporto dei passeggeri e auto, si fa espresso rinvio alle
vigenti norme del codice della navigazione. Sino allo sbarco, i passeggeri
sono responsabili dei propri bagagli e di quanto in esso contenuto. I tempi
di traversata sono calcolati sulla base della distanza fra i porti in
condizioni meteo-marine favorevoli. La Società non potrà essere ritenuta
responsabile di ritardi dovuti alle operazioni portuali.
Art. 2 Biglietto – Il biglietto di passaggio è personale,
non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Il
passeggero è tenuto a custodire il contratto/biglietto per giustificare il
proprio diritto al viaggio ed a esibirlo a qualsiasi Ufficiale della nave o
Funzionario della Società che ne facesse richiesta. Il passeggero che fosse
trovato sprovvisto del biglietto sarà tenuto al pagamento del doppio del
prezzo di passaggio, fatto salvo il risarcimento dei relativi danni.
Art. 3 Biglietti smarriti o rubati – In caso di furto,
perdita o smarrimento del biglietto, il passeggero è tenuto a farne denuncia
agli organi di P.S. e darne tempestiva notizia alla Società. Il passeggero
dovrà consegnare all’Ufficio o Agenzia della Società copia della denuncia
presentata alla competente autorità e corrispondere il prezzo di un nuovo
biglietto di passaggio. Se il biglietto smarrito/rubato non viene utilizzato
entro sei mesi dalla data di partenza in esso indicata, la Società
provvederà al rimborso del prezzo originariamente corrisposto dal
passeggero.
Art. 4 Presentazione all’imbarco – In applicazione della
normativa internazionale in tema di sicurezza (Codice ISPS) le operazioni di
accettazione (check-in) dovranno essere completate almeno due ore prima
dell’orario di partenza presso la biglietteria SNAV. Decorso tale termine,
non è garantito l’imbarco. Il passeggero è tenuto ad accertarsi, prima della
partenza, che non siano intervenute variazioni relative all’orario di
partenza riportato sul biglietto.
Art. 5 Imbarco e sbarco veicoli - Per motivi di sicurezza,
è vietato il trasporto di veicoli che trasportino merci pericolose o nocive
non ammesse dai vigenti regolamenti e di contenitori che contengano prodotti
infiammabili. I veicoli alimentati a gas liquido devono essere dichiarati
all’atto della prenotazione e dell’imbarco. Le lunghezze dei veicoli sono da
considerarsi fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro. Camper,
roulotte, fuoristrada o comunque veicoli di altezza superiore a 1,80 metri
da terra e/o di larghezza superiore a 1,85 metri devono essere segnalati
all’atto della prenotazione. L’inosservanza di quanto sopra può comportare
l’annullamento della prenotazione. I veicoli vengono imbarcati nell’ordine
disposto dal Comando di Bordo. I veicoli sono imbarcati, parcheggiati (con
il freno a mano tirato, la marcia innestata, i sistemi di allarme e
antifurto elettrico disinseriti, i vetri chiusi, le serrature aperte e la
chiave di contatto appesa al cruscotto) e sbarcati a cura e responsabilità
del passeggero. La Società risponde per la perdita e le avarie al veicolo al
seguito del passeggero nei limiti previsti dagli articoli 422 e 423 del
codice della navigazione.
Art. 6 Bagagli - Nel prezzo del passaggio è compreso il
corrispettivo del trasporto del bagaglio a mano del passeggero nel limite di
kg. 10 per passeggero. Nel prezzo del passaggio non è compreso il compenso
per eventuali servizi di portabagagli. Il bagaglio deve contenere
esclusivamente oggetti personali del passeggero ordinariamente trasportati
in valigie, sacche da viaggio, scatole, cassette e simili. Sono ammessi come
bagaglio i campionari dei viaggiatori di commercio, salvo l’obbligo per gli
interessati di curare l’eventuale adempimento delle prescrizioni doganali.
Ogni passeggero può portare con sé in cabina o nel posto assegnato il
proprio bagaglio. Per il bagaglio eccedente il limite di kg. 10, saranno
applicate le tariffe vigenti. Se, per le sue dimensioni, non sia possibile
sistemare tale bagaglio in cabina o nel posto assegnato, il passeggero dovrà
depositare il bagaglio nel bagagliaio della nave. In tal caso, la Società
compilerà, in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato al passeggero,
un bollettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del
luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio,
del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del
prezzo di trasporto. Il passeggero potrà depositare gratuitamente presso
l’ufficio del Commissario di Bordo oggetti di valore, preziosi o denaro,
purché non abbiano natura ingombrante.
Art. 7 Assicurazione bagaglio – La Società risponde per la
perdita e le avarie al bagaglio nei limiti previsti dall’articolo 412 del
codice della navigazione. Tuttavia, all’atto della consegna del bagaglio a
bordo delle unità della Società, il passeggero ha la facoltà di indicare
l’eventuale valore del bagaglio. In tal caso, la Società potrà richiedere al
passeggero un importo a titolo di corrispettivo per una copertura
assicurativa a favore del passeggero.
Art. 8 Segnalazioni del passeggero - Il passeggero, ove
riveli carenze e/o irregolarità in merito al servizio reso dalla Società,
può darne comunicazione al Comando della Nave ed alla Direzione della
Società. Il passeggero ha, inoltre, facoltà di annotare i suoi rilievi nel
“Libro elogi e reclami” a disposizione a bordo delle Unità.
Art. 9 Informazione sui passeggeri – In ottemperanza al
Decreto Ministeriale 13 ottobre 1999 ed alle normative relative
all’applicazione del Codice ISPS sulle norme antiterroristiche, tutti i
passeggeri sono tenuti a comunicare alla Società, tra l’altro, il proprio
cognome, il nome, il sesso, la categoria d’età (neonato, bambino, adulto)
oppure l’età o l’anno di nascita nonché, a richiesta del passeggero, le
informazioni relative alla propria necessità di particolari cure e/o
assistenza in situazioni di emergenza.
Art. 10 Documenti validi per l’espatrio – I passeggeri,
compresi i minori, devono essere provvisti di passaporto o di altro
documento valido per l’espatrio e, se richiesti, di visti e certificati di
vaccinazione.
Art. 11 Animali - Salvo diversa prescrizione di legge, è
consentito il trasporto di animali domestici, negli appositi spazi destinati
a bordo, purché muniti di regolare biglietto e del documento di
vaccinazione. L’accudimento degli animali domestici è a carico, cura e
responsabilità del passeggero. In conformità all’Ordinanza del Ministero
della Salute del 27 agosto 2004, i detentori di cani hanno l’obbligo di
applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici
e sui mezzi di trasporto.
Art. 12 Soppressione, ritardo ed interruzione del viaggio –
La soppressione, il ritardo della partenza e l’interruzione del viaggio sono
disciplinati rispettivamente dagli articoli 403, 404 e 405 del codice della
navigazione. Gli orari di arrivo, ove previsti, sono da intendersi
indicativi e potranno subire variazioni in conseguenza delle condizioni
meteo-marine, del traffico portuale, di limitazioni imposte dalle competenti
autorità o di altri enti non imputabili alla Società.
Art. 13 -Rimborsi - Il contratto, una volta concluso, non
può essere risolto dai contraenti. La Snav, comunque, in deroga all’art. 400
cod nav, concede al passeggero che non intenda o non possa più partire la
facoltà di conseguire il rimborso di parte del prezzo di passaggio. Il
rimborso sarà dell’80% del prezzo del biglietto qualora la comunicazione
scritta del passeggero pervenga almeno 48 ore prima della data di partenza e
del 50% qualora la comunicazione scritta pervenga tra le 48 ore e le 4 ore
prima della partenza.. I biglietti rilasciati con tariffe speciali non sono
rimborsabili. I biglietti nominativi non sono cedibili. Tutti i biglietti
valgono esclusivamente per la data, la tratta e l’orario su di essi
indicati. In deroga a quanto testé previsto, la Snav concede ai passeggeri
il diritto di modificare il nominativo dei passeggeri e polizza assicurativa
ove stipulata, nonché data, tratta e/o orario previa verifica della
disponibilità di posti e pagamento da parte del passeggero dell’importo di
Euro 10,00. Nel caso in cui a seguito delle modifiche vi sia una differenza
di prezzo tra il biglietto originale e quello dato in sostituzione, il
passeggero, a seconda dei casi, avrà il diritto di ottenere ovvero l’obbligo
di pagare detta differenza. Il biglietto originale, precedente alla
modifica, dovrà essere consegnato all’agenzia/biglietteria che provvede alla
sostituzione.
Art. 14 – Tariffe speciali - Tutte le tariffe speciali e/o
promozionali sono disponibili fino ad esaurimento dei posti e proposti
automaticamente dai vari sistemi di prenotazione. Le tariffe speciali,
qualora non diversamente previsto, non sono cumulabili con altre tariffe
promozionali. Applicazione Happy Price: L’applicazione della tariffa “Happy
Price” varia in base alla data e all’orario di partenza, al numero di
passeggeri, alla sistemazione scelta ed è soggetta alla disponibilità dei
posti al momento della prenotazione.
Art. 15 Supplemento carburante, tasse portuali e diritti –
Le tariffe in vigore sono al netto dei supplementi dovuti per eventuali
incrementi del costo dei carburanti, per tasse e diritti portuali i cui
importi sono suscettibili di variazione sino al momento dell’emissione del
biglietto. Al prezzo del biglietto si applicano i seguenti diritti di
vendita: Call Center e biglietterie di scalo Euro 4,00 Internet Euro 1,50
Altri sistemi Euro 3,00
Art. 16 Informazioni di sicurezza e costi ISPS - In
ottemperanza a quanto previsto nel codice internazionale ISPS relativo alle
norme antiterroristiche, i passeggeri sono tenuti ad esibire il biglietto di
passaggio e il documento di identità se richiesto da un ufficiale della
nave. Sono altresì tenuti ad acconsentire ad eventuali ispezioni sul proprio
bagaglio qualora fosse richiesto. Detti controlli possono essere eseguiti
anche dalle strutture portuali. Si ricorda che durante la sosta delle navi
in porto è proibito avvicinarsi a meno di 50 metri dalla nave e dagli
ormeggi. Inoltre, la Società informa che le autorità portuali potrebbero
disporre ulteriori richieste e il pagamento di tasse supplementari non
ancora quantificate.
Art. 17 Prescrizione – I diritti derivanti dal contratto di
trasporto di persone, dei bagagli e dei veicoli si prescrivono con il
decorso dei termini previsti dagli articoli 418 e 438 del codice della
navigazione.
Art. 18 Legge applicabile e foro competente – Il presente
contratto è regolato dalla legge italiana ed è interpretato in conformità
alla medesima. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il
foro del luogo dove la Società ha la sua sede legale. Tuttavia, nel caso di
passeggero residente in Italia che rivesta la qualifica di consumatore ai
sensi della normativa italiana vigente, sarà competente il foro di residenza
o domicilio dello stesso.
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Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0836 801578 / 0836 801005
e-mail: info@elladeviaggi.it
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