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LIBERTY LINES

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

Art. 1 - DEFINIZIONI
Nell'ambito del presente documento, ognuno dei termini seguenti avrà il significato indicato: (a) "Società" indica la Liberty Lines S.p.A. con sede in Trapani in Via G.S. Vulpitta, n° 5; (b) "Passeggero" indica qualsiasi persona intenta a imbarcarsi su uno dei mezzi veloci gestiti dalla Società e/o a sbarcare dallo stesso e/o che si trovi a bordo del mezzo stesso, che non sia il Comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo del mezzo per i suoi servizi; (c) "Biglietto" indica il Biglietto di passaggio, valido per l’imbarco, rilasciato dalla Società comprovante l'avvenuta conclusione del contratto di trasporto per il viaggio indicato nel biglietto stesso; (d) “Voucher” indica la conferma d’acquisto del Titolo di Viaggio. Esso non è valido per l’imbarco ed è da sostituire con regolare Biglietto; (e) "Condizioni" indica i patti e le condizioni riportate nel presente documento, che regolano il trasporto sui mezzi veloci gestiti dalla Società.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO
La Società assume il trasporto dei Passeggeri e dell'eventuale bagaglio al seguito secondo le Condizioni che il Passeggero, contestualmente all'acquisto del Biglietto o del Voucher, dichiara di aver conosciuto, accettato e si impegna ad osservare. Le Condizioni sono consultabili presso i Comandi di bordo, le biglietterie, la sede della Società (in caso di discordanza tra l’estratto riportato sul retro del Biglietto e le Condizioni disponibili presso i Comandi di bordo, le biglietterie, la sede della Società, prevalgono quelle liberamente consultabili sul sito web della Società: www.libertylines.it).

ART. 3 - PREZZO DI PASSAGGIO
Il prezzo di passaggio, corrisposto dal Passeggero per l’acquisto del Biglietto, comprende il corrispettivo dovuto per il trasporto inclusa l’ I.V.A. se dovuta ( in seguito chiamato “la tariffa”) più eventuali supplementi applicabili quali diritti di “prevendita”, tasse e/o diritti portuali.

ART. 4 - BIGLIETTO
4.1 Generalità
Per viaggiare sui mezzi veloci gestiti dalla Società, il Passeggero deve essere munito di regolare Biglietto, rilasciato dalle biglietterie della Società o dai punti vendita abilitati.
All'atto di ricevere il biglietto o prima di completare la transazione, se si tratta di un acquisto on-line, il viaggiatore deve assicurarsi che sia stata applicata la riduzione di prezzo spettante, che sia esatto il numero dei passeggeri, l’origine e la destinazione, la data e l'orario richiesti; altresì che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul titolo di viaggio e che sia corretto il resto in denaro per i pagamenti in contanti.
Il Biglietto è personale e non trasferibile, deve essere conservato per l'intera durata del viaggio ed esibito a ogni richiesta del personale di controllo della Società. Biglietti recanti abrasioni e/o correzioni sono considerati nulli. Il Biglietto è valido unicamente per la tratta, il giorno e l'orario di partenza in esso indicati. La cessione dei titoli di viaggio è vietata, in particolare la cessione abusiva del biglietto e dei documenti di trasporto personali rende nullo lo stesso. La società si riserva il diritto di denunciare i trasgressori alle autorità competenti. In caso di furto, smarrimento o distruzione del Biglietto non è ammesso il rilascio di un duplicato e qualora il passeggero voglia effettuare il viaggio, dovrà acquistare un nuovo biglietto, come da Art.5 delle stesse Condizioni Generali di Trasporto. I Biglietti non hanno valore di fattura. Gli interessati a ottenerla devono fare esplicita richiesta all'atto dell'acquisto del Biglietto, comunicando i propri dati anagrafici e fiscali ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 633 del 1972 e successive modifiche. Le fatture con importi esenti superiori a Euro 77,47 vanno regolarizzate con applicazione delle marche da bollo d'uso a cura del Passeggero.
4.2 Tariffe agevolate
I Passeggeri che beneficiano delle tariffe agevolate,(laddove previste e applicabili) devono essere muniti, al momento dell'acquisto e per tutta la durata del viaggio, del documento di identificazione personale in corso di validità e sono tenuti a esibirlo, sulla base della disposizione recata dall’art. 45 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, su richiesta del personale di bordo e/o di terra incaricato dell’emissione e/o del controllo dei biglietti da parte della Società, nella sua qualità di esercente il servizio pubblico di trasporto marittimo.
I titoli di viaggio dei passeggeri che dovessero risultare sprovvisti di detto documento e/o dovessero rifiutarsi di esibirlo, saranno annullati dal personale della Società ed i passeggeri non saranno ammessi a bordo o, se già imbarcati, saranno tenuti ad acquistare presso la biglietteria dello scalo successivo un nuovo titolo di viaggio a tariffa intera.
Le agevolazioni stabilite a favore di coloro che ne abbiano diritto sono applicabili alle tariffe nette esclusi, quindi, tutti gli accessori. Al passeggero che abbia diritto a più facilitazioni sarà applicata soltanto la più favorevole, non essendo ammesso il cumulo delle stesse.
4.3 Il controllo
Ai passeggeri, che ad un controllo del personale della Società,presentino un biglietto irregolare (relativamente al viaggio intrapreso, giorno, orario di partenza, tipologia, tariffa e agevolazioni tariffarie applicate) verrà negato l’imbarco, il biglietto non conforme non sarà rimborsabile e sarà previsto il riacquistodel biglietto a tariffa ordinaria.
In caso di mancata identificazione del viaggiatore che usufruisce di una agevolazione tariffaria, quest’ultimo, non sarà ammesso a bordoo, se già imbarcato, sarà tenuto ad acquistare presso la biglietteria dello scalo successivo un nuovo titolo di viaggio a tariffa intera.

ART. 5 – PERDITA DEL BIGLIETTO NOMINATIVO
In caso di smarrimento e/o furto del Biglietto, il Passeggero dovrà sporgere denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza competenti e darne tempestiva notizia alla Società, consegnando a quest'ultima copia della denuncia sporta. Per usufruire del trasporto oggetto del Biglietto smarrito o rubato, il Passeggero dovrà corrispondere comunque alla Società il prezzo di un nuovo Biglietto. La Società potrà, poi, rimborsare al Passeggero l'importo del Biglietto smarrito nei sei mesi successivi alla data di partenza in esso indicata, a condizione che lo stesso non sia stato mai utilizzato da terzi.

ART. 6 - BAMBINI E RAGAZZI
I Passeggeri minori di 12 (dodici) anni devono essere accompagnati da Passeggeri adulti. Per le riduzioni sul prezzo del Biglietto, eventualmente applicabili in base all'età, si rimanda espressamente alle tariffe della Società, consultabili presso gli uffici e le biglietterie della Società.

ART. 7 – VENDITA ON LINE ED EMISSIONE DI VOUCHER
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 206/2005 (Codice del Consumo) la Società stabilisce le modalità per la vendita del Biglietto attraverso l’utilizzo degli strumenti telematici. Il passeggero ha facoltà di acquistare direttamente il Biglietto “online”. A conclusione dell’acquisto il passeggero riceve il Voucher (conferma d’acquisto telematica) che dovrà essere presentato alla biglietteria del porto di partenza. Ai sensi degli Artt. 52, comma I lett. f) e 55 comma I. lett. b) del suddetto D.Lgs. è escluso il diritto di recesso da parte del passeggero, il quale, non può richiedere alla Società né la risoluzione anticipata del contratto di trasporto né il rimborso delle somme già corrisposte, salvo quanto diversamente disposto dalle Leggi vigenti e dalle presenti Condizioni. I Voucher possono anche essere emessi dai punti vendita abilitati dalla Società (es. agenzie di viaggio o Call Center della Società). Il Voucher è nominativo, ha carattere esclusivamente personale e non è trasferibile. Il Voucher non è un documento valido per l’imbarco e come tale dovrà essere consegnato in biglietteria per il ritiro di regolare Biglietto. Nel caso in cui vi sia discordanza tra il prezzo indicato nel Voucher e quello del Biglietto, il passeggero sarà tenuto al pagamento della differenza.

ART. 8 - ITINERARI E ORARI
Le date e gli orari di partenza e/o di arrivo dei mezzi gestiti dalla Società, nonché gli itinerari di quest’ ultimi, possono essere soggetti a variazioni, anche senza preavviso, per motivi tecnici non imputabili alla Società e/o per cause di forza maggiore e/o giustificato motivo. I Passeggeri in possesso di Biglietto/Voucher rilasciato prima del giorno previsto per la partenza, sono, pertanto, tenuti ad accertarsi (contattando il Call Center della Società, almeno il giorno prima della partenza) che non siano intervenute variazioni relative al servizio di trasporto indicato nel Biglietto/Voucher.

ART. 9 - RINUNCIA O INTERRUZIONE DEL VIAGGIO DA PARTE DEL PASSEGGERO E RIMBORSI
La rinuncia al viaggio, deve essere comunicata, dal passeggero, con le seguenti modalità:
• Fino a due ore prima della partenza, presso una qualsiasi delle agenzie di viaggio abilitate dalla Società alla vendita dei biglietti, tramite Call Center oppure presso le biglietterie degli scali;
• Fino a trenta minuti prima della partenza presso la biglietteria dello scalo d’imbarco.
In questo caso il contratto è risolto ed al passeggero è dovuto il rimborso del biglietto con l’applicazione delle penalità determinate nelle seguenti percentuali:
• 10% per passaggi disdetti fino al giorno prima della partenza
• 25% per passaggi disdetti il giorno della partenza e fino a trenta minuti prima della partenza.
Nessun rimborso sarà dovuto per i viaggi non disdetti entro i termini sopra indicati.
Nessun rimborso sarà dovuto per i viaggi non disdetti entro i termini sopra indicati e per i titoli di viaggio non utilizzati acquistati con la speciale tariffa Excursion (“andata e ritorno” in giornata per la tratta Otranto→Corfù→Otranto). I diritti di prenotazione non sono mai rimborsabili. Il rimborso del Biglietto potrà essere effettuato da tutte le Biglietterie della Società, ad esclusione dei Biglietti emessi a seguito di cambio Voucher, che saranno rimborsati dal punto vendita che ha emesso il Voucher (ved. ART. 8). Il diritto al rimborso si prescrive, in ogni caso, trascorsi sei mesi dalla data di partenza indicata nel Biglietto/Voucher. Qualora il Passeggero non possa sbarcare nello scalo di destino per causa di forza maggiore, potrà sbarcare nello scalo di primo approdo successivo. Se il Passeggero non volesse sbarcare nel primo scalo successivo, dovrà pagare un nuovo Biglietto dallo scalo in cui la Società aveva diritto di sbarcarlo a quello di sua scelta. In caso di interruzioni di viaggio per fatto del Passeggero, la Società non è tenuta alla restituzione della differenza del prezzo di passaggio relativo al tratto non utilizzato.

ART. 10 – RICHIESTA DI CAMBIO DEL BIGLIETTO/VOUCHER
Il Biglietto/Voucher non potrà essere in nessun caso sostituito con titolo di viaggio avente diversa destinazione. Il Passeggero può richiedere alla Società di sostituire il Biglietto/Voucher con altro Biglietto/Voucher relativo al medesimo viaggio, ma avente data e/o orario di partenza diversi (se previsti dalla Società). In tal caso, a condizione che sussista disponibilità di posti a bordo del mezzo, la sostituzione sarà effettuata, dietro consegna del Biglietto/Voucher originariamente acquistato, e con l’applicazione delle penalità seguenti:
• in caso di richiesta di sostituzione fino a 24 ore prima della partenza, il Passeggero dovrà corrispondere alla Società un importo pari al 10% della tariffa;
• in caso di richiesta di sostituzione pervenuta alla Società il giorno stesso della data di partenza, ma comunque prima dell’orario di partenza indicato, il Passeggero dovrà corrispondere alla Società un importo pari al 25% della tariffa. Nessun rimborso sarà dovuto al Passeggero per i cambi richiesti oltre i termini su indicati. La “prevendita” andrà comunque persa e dovrà essere corrisposta nuovamente, tranne nel caso in cui la data della richiesta del cambio e la data della nuova partenza coincidano.
La “prevendita” andrà comunque persa e dovrà essere corrisposta nuovamente, tranne nel caso in cui la data della richiesta del cambio e la data della nuova partenza coincidano.

ART. 11 - IMPEDIMENTO DEL MEZZO - SOPPRESSIONE - ANTICIPO DELLA PARTENZA - INTERRUZIONE DEL VIAGGIO – RIMBORSO
Le disposizione previste dal presente articolo saranno applicate ove compatibili con quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 1177/2010.
Se la partenza del mezzo è impedita per cause non imputabili alla Società, il contratto è risolto e la Società è tenuta a restituire al Passeggero il solo prezzo versatole. Nel caso in cui la Società dovesse essere costretta ad anticipare la partenza per causa di forza maggiore, ovvero per ordine dell'Autorità, o per altre cause ad essa non imputabili, il Passeggero avrà la facoltà (se ed in quanto possibile) di fruire della corsa successiva, ovvero richiedere il rimborso del prezzo eventualmente corrisposto. Se la Società dovesse, per causa ad essa non imputabile, sopprimere la partenza del mezzo e, ove fosse possibile, il Passeggero non intendesse avvalersi della facoltà di compiere il viaggio con altro mezzo della Società in partenza successivamente, il contratto è risolto e la Società sarà tenuta a restituire soltanto il prezzo versatole. Parimenti il Passeggero potrà richiedere la risoluzione del contratto ove la Società dovesse mutare l'itinerario del mezzo arrecando pregiudizio al Passeggero. Se la Società dovesse, per giustificato motivo, sopprimere la partenza del mezzo o mutare l'itinerario dello stesso, il risarcimento al Passeggero di eventuali danni da esso subiti, qualora dovuto, non potrà in ogni caso eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio. Se il viaggio del mezzo è interrotto per causa di forza maggiore o comunque per causa non imputabile alla Società, il Passeggero dovrà comunque corrispondere alla Società il prezzo di passaggio in proporzione del tratto utilmente percorso, pertanto la Società è tenuta a rimborsare al Passeggero soltanto la parte di prezzo corrispostole per il tratto non utilmente percorso. Tuttavia, la Società ha diritto all'intero prezzo se, in tempo ragionevole, procura -a sue spese- al Passeggero la prosecuzione del viaggio su un altro mezzo. Il rimborso del Biglietto potrà essere effettuato da tutte le Biglietterie della Società, ad esclusione dei Biglietti emessi a seguito di cambio Voucher, che saranno rimborsati dal punto vendita che ha emesso il Voucher. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, non dipendenti da cause di forza maggiore,il Passeggero avrà la facoltà (se ed in quanto possibile) di fruire della prima corsa successiva effettuata dalla Società ovvero richiedere il rimborso del prezzo del biglietto versato. Nei casi in cui la cancellazione o ritardo alla partenza, non dipendenti da cause di forza maggiore, rendano necessario un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, lo stesso avrà diritto ad un indennizzo per il soggiorno supplementare non superiore a 80 euro a notte per un massimo di tre notti.

ART.12 – COMPENSAZIONE ECONOMICA IN CASO DI RITARDO ALL’ARRIVO
Fatto salvo quant’altro previsto dalla normativa applicabile, la compensazione economica eventualmente dovuta dalla Società al Passeggero nei casi di ritardo all’arrivo è calcolata in relazione al prezzo pagato del biglietto e viene garantita secondo il livello minimo di cui all’art. 19 Regolamento UE n. 1177/2010. In ogni caso e fermo restando ogni altro esimente di legge ove applicabile, nel caso in cui il ritardo fosse provocato da condizioni meteorologiche che mettano a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolino l’esecuzione del servizio, non evitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli, la compensazione non è dovuta. Nel caso in cui il passeggero sia titolare di un abbonamento, la compensazione economica eventualmente dovuta dalla Società al Passeggero è calcolata secondo quanto sopra previsto, considerandosi ogni passaggio dell’ abbonamento equiparato a un singolo biglietto. La compensazione da parte della Società avviene mediante bonifico bancario o in contanti presso le Biglietterie della Società, esclusi i biglietti emessi a seguito di cambio Voucher che saranno rimborsati esclusivamente dal punto vendita che ha emesso il Voucher. Le richieste di compensazioni economiche inferiori ai 6 Euronon saranno accolte, sia ove si tratti di singoli biglietti sia ove si tratti di abbonamenti.

ART.13 - IMBARCO
I Passeggeri sono tenuti a presentarsi all'imbarco almeno 15 minuti prima dell'ora prevista per la partenza del mezzo, già muniti di regolare Biglietto. I Passeggeri in partenza per l'estero devono presentarsi all'imbarco almeno 30 minuti prima per espletare le formalità di frontiera e del check-in. Trascorsi tali termini non sarà garantito l’imbarco.

ART.14 – ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA’ E PERSONE A MOBILITA’ RIDOTTA
L’assistenza ai Passeggeri con disabilità e ai Passeggeri a mobilità ridotta è fornita nei limiti di quanto disposto dal Regolamento UE n. 1177/2010. Al fine di garantire tale assistenza, la Società stabilisce che il passeggero deve presentarsi personalmente, al luogo d’incontro designato e reso noto dalla Società al momento della richiesta, almeno 60 (sessanta) minuti prima dell’orario d’imbarco previsto.

ART.15 - DOCUMENTI PER L'ESTERO
I Passeggeri diretti a scali esteri devono essere muniti della documentazione richiesta per l'ingresso nei paesi in cui sono diretti. La Società, pertanto, è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora il Passeggero non possa sbarcare nello scalo di destinazione.


ART.16 - BAGAGLI
Ogni Passeggero può portare con sé gratuitamente un solo bagaglio a mano avente dimensione massima pari a cm 60x40x20. Per i bagagli eccedenti tale limite o altri bagagli aggiuntivi verrà corrisposto il pagamento del “biglietto bagaglio” secondo le tariffe vigenti. La Società o il Comando di bordo possono a loro discrezione rifiutare l’imbarco di bagagli il cui ingombro o il cui peso costituiscono impedimento per una buona e sicura navigazione. E' vietato inserire nel bagaglio materie infiammabili, o, comunque, pericolose, merce di contrabbando, lettere o plichi soggetti a tassa postale. Il bagaglio deve contenere soltanto oggetti personali del Passeggero. Il bagaglio dovrà essere imbarcato ben chiuso ed idoneamente confezionato ed il Passeggero è comunque tenuto alla sua custodia per tutto il viaggio e fino al momento dello sbarco. Il bagaglio non può essere sistemato sulle poltrone o sui sedili di bordo né in modo da arrecare intralcio ai Passeggeri e/o all'equipaggio. Non è ammesso l’imbarco dei soli bagagli, merci o colli di nessun genere. I bagagli che dal Passeggero non fossero ritirati all'atto dello sbarco, saranno depositati presso l'Autorità dello scalo, a spese e rischio del Passeggero. Per bagaglio di diversa tipologia o di maggiore peso è necessaria specifica autorizzazione del Comando di bordo. Per quanto riguarda la responsabilità della Società e del passeggero sono applicabili le norme di cui al Codice della Navigazione.

ART. 17 - ANIMALI DOMESTICI
I mezzi della Società, per le loro caratteristiche tecniche, sono destinati al solo “trasporto veloce per Passeggeri”. Non dispongono infatti di gabbie né di luoghi specificamente destinati al trasporto di animali domestici. E' consentito, pertanto, previo acquisto del relativo Biglietto, il trasporto di massimo un animale domestico al seguito del Passeggero, alle seguenti condizioni:
•durante tutta la durata del viaggio, i cani dovranno essere muniti di museruola e guinzaglio o, in alternativa, restare all’interno dell’idoneo “trasportino”; i gatti e altri animali domestici di piccola taglia dovranno invece necessariamente essere custoditi in idoneo “trasportino”, così come i volatili in apposite gabbie.
•gli animali vanno trasportati in condizioni tali da non poter arrecare danni o disagi agli altri Passeggeri e/o al mezzo navale; La Società si riserva il diritto di chiedere, prima dell’imbarco, certificazione sanitaria attestante lo stato di buona salute e il libretto di vaccinazione dell’animale. Le certificazioni riportanti date di rilascio antecedenti 90 giorni dalla data di partenza non verranno considerate valide. Mantenimento, custodia e cura degli animali durante il trasporto sono a carico e rischio del Passeggero, il quale è tenuto a rispettare le disposizioni sanitarie dettate in materia dalle Competenti Autorità. Il Passeggero si obbliga a manlevare la Società da ogni responsabilità e/o onere che possano derivare alla stessa in conseguenza o per effetto dell'inosservanza da parte sua delle norme regolamentari di cui innanzi, nonché delle leggi esistenti in materia.

ART.18 - RESPONSABILITA' E AUTORITA' DEL - COMANDANTE
Tutte le persone a bordo sono soggette all'autorità del Comandante del mezzo, al quale è attribuito il potere disciplinare e di polizia di sicurezza della navigazione, previsto dalla Legge. Il Passeggero, dall'inizio dell'imbarco e fino alla fine dello sbarco, deve attenersi alle regole, alle prescrizioni, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti a bordo e/o dettate dal Comando del mezzo e/o comunque diffuse dalla Società. Inoltre, in osservanza degli obblighi di collaborazione che a lui fanno carico, dovrà improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza, vigilando sulla sicurezza ed incolumità della propria persona, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose, e ciò ancor più in occasione di avverse condizioni meteo-marine. La Società non risponde di danni causati alla persona del Passeggero e/o al bagaglio del Passeggero e/o alle cose di quest'ultimo, quando l'evento derivi dalla inosservanza da parte del Passeggero di regole, prescrizioni, regolamenti e/o disposizioni vigenti a bordo e/o dettate dal Comando del mezzo e/o comunque diffuse dalla Società, dalla violazione delle prescrizioni stabilite dal Comando per la salvaguardia della vita umana in mare, dagli strumenti di bordo il cui uso sia chiaramente interdetto ai Passeggeri, da atti di negligenza e/o di imprudenza compiuti dal Passeggero dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco e/o comunque dalla condotta tenuta dal Passeggero stesso. La Società non risponde per spese e danni alle persone, al bagaglio ed alle cose al seguito del Passeggero derivanti da causa di forza maggiore, da fortuna di mare e da ogni altro evento comunque ad essa non imputabile. La Società non risponde, inoltre, per danni di qualsiasi tipo o genere causati da cambi di rotta, approdi di poggiata o di rilascio, quarantene, malattie, maltempo, scioperi, guerre, sospensione o soppressione di approdi o di linee, mutamenti di itinerario o di orario o da qualsiasi altro avvenimento della navigazione dovuto a causa non imputabile alla Società. In caso di responsabilità della Società si applicheranno le limitazioni di Legge.


ART. 19 - DISPOSIZIONI E DIVIETI
L' imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei Passeggeri sono disciplinati dalle norme di Legge, dalle Condizioni, dalle regole e dalle disposizioni impartite dal Comando del mezzo e/o comunque diffuse dalla Società, nonché dalle specifiche disposizioni seguenti:
•salvo quanto previsto dal 2° comma dell'Art. 192 Cod.Nav., l'imbarco dei Passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o, comunque, pericolose per la sicurezza della navigazione e per l'incolumità delle persone a bordo, è condizionato alle autorizzazioni date dalle competenti Autorità Sanitarie;
•per l'imbarco dei Passeggeri che siano manifestamente in condizioni fisiche tali da sconsigliare il viaggio via mare, è richiesta, nell'interesse dei Passeggeri stessi, certificazione medica che autorizzi l'effettuazione del viaggio;
•non saranno ammessi a bordo Passeggeri in evidente stato di agitazione e/o di ubriachezza;
•i Passeggeri presenti al porto di partenza del mezzo, in attesa di imbarcarsi, devono attendere l'inizio delle operazioni di imbarco ad almeno 30 mt di distanza dal luogo di ormeggio del mezzo, fino all'avvenuto sbarco di tutti gli eventuali Passeggeri presenti a bordo e comunque fino all'inizio delle operazioni di imbarco;
•i Passeggeri, a bordo o nelle vicinanze dell'area di imbarco, devono prestare attenzione ai propri bambini;
•è vietato ai Passeggeri di tenere un comportamento o atteggiamento che siano o possano essere causa di disturbo o molestia agli altri Passeggeri;
•è vietato esercitare a bordo il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili ed offrire servizi o accompagnamento ai Passeggeri;
•è vietato fumare;
•è vietato ai Passeggeri di gettare in mare oggetti di alcun genere;
•i passeggeri devono restare seduti per l’intera durata della navigazione, durante le manovre e fino al completo ormeggio del mezzo navale. In ogni caso, inoltre, ai fini della propria incolumità e di quella delle altre persone presenti a bordo, i Passeggeri sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza impartite tramite cartelli, avvisi e/o comunicati audio nonché di quelle eventualmente riportate sul retro del Biglietto o comunicate direttamente dal personale di bordo.

ART. 20 - PRESCRIZIONE E RECLAMI
I diritti derivanti dal contratto di trasporto marittimo di persone, si prescrivono con il decorso dei termini previsti dal Codice della Navigazione. Il Passeggero, ove rilevi carenza o irregolarità nel servizio reso dalla Società, può rivolgersi per iscritto alla Società: via mail a relazioniclientela@libertylines.it o tramite posta ordinaria a Liberty lines S.p.A. – Via G. S. Vulpitta, 5 – 91100 Trapani. I reclami saranno gestiti secondo i tempi e le modalità previsti dall’art. 24 del Regolamento UE n. 1177/2010. In ogni caso, fermi restando i termini di prescrizione di Legge, il Passeggero che, a partire dal momento dell'inizio dell'imbarco fino al compimento dello sbarco, dovesse subire sinistri alla propria persona, deve comunque segnalarli al Comando di bordo del mezzo, prima dello sbarco definitivo, fornendo le proprie generalità.

ART.21 – OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE PERSONE A BORDO
Il D.M. 13 ottobre 1999 (che recepisce la direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità) impone, in alcuni casi ivi previsti (art. 4), di rilevare le seguenti informazioni relative alle persone a bordo: cognome, nome, sesso, nazionalità, fascia di età (neonati, se fino a 3 anni, bambini, se fino a 12 anni, adulti, se oltre i 12 anni) o età o data di nascita e, a richiesta del Passeggero, le informazioni relative alla propria necessità di particolari cure e/o assistenza in situazioni di emergenza. Pertanto, all’atto della prenotazione e/o dell’acquisto del Biglietto, il passeggero, ove richiesto, deve fornire alla Società i suddetti dati, che saranno trattati nel rispetto del D.M. 13 ottobre 1999 (e, ove applicabile, del Codice dei Dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Si informano, altresì, i Passeggeri che la rilevazione dei suddetti dati è necessaria per facilitare eventuali operazioni di ricerca e soccorso ed ottimizzare le risorse necessarie per fronteggiare un eventuale avvenimento SAR (Search And Rescue).

ART. 22 - FORO COMPETENTE
Il contratto di trasporto Passeggeri oggetto delle presenti Condizioni è regolato dalla Legge Italiana ed è interpretato in conformità a quest’ultima. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione delle presenti Condizioni, il Foro competente è in via esclusiva quello di Napoli, fermo restando il Foro inderogabile previsto dalla Legge Italiana a tutela del consumatore.

ART. 23 - MODIFICHE E RINVIO
La Società potrà integrare e/o modificare, in qualsiasi momento, le presenti Condizioni. Per tutto quanto non contemplato dalle presenti Condizioni, si rinvia al Regolamento UE n. 1177/2010, nonché alla a normativa del Codice di Navigazione, del Codice Civile e delle altre disposizioni di Legge nella misura in cui siano compatibili con il suddetto Regolamento.


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